IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. I. Il secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, e' cosi' sostituito: "La deliberazione programmatica, divenuta esecutiva ai sensi di legge, e' immediatamente inviata alla Provincia, alla comunita' Montana e ad ogni altro soggetto individuato dagli Statuti e dai Regolamenti comunali, ai fini dell'attuazione dell'art. 1, punto otto. Chiunque puo' presentare osservazioni e proposte con le modalita' e i tempi indicati nella deliberazione stessa.".