IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   I. Il secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 5  dicembre
1977,  n.  56  e  successive  modificazioni ed integrazioni, e' cosi'
sostituito:
   "La deliberazione programmatica, divenuta esecutiva  ai  sensi  di
legge,  e'  immediatamente  inviata  alla  Provincia,  alla comunita'
Montana e ad ogni altro soggetto  individuato  dagli  Statuti  e  dai
Regolamenti  comunali,  ai  fini  dell'attuazione  dell'art. 1, punto
otto.  Chiunque  puo'  presentare  osservazioni  e  proposte  con  le
modalita' e i tempi indicati nella deliberazione stessa.".